Art. 10.
                    Aziende faunistico-venatorie
    1.  L'Amministrazione  regionale  autorizza  l'istituzione  e  il
rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine
di  ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e
l'incremento della fauna.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere autorizzate
aziende  faunistico-venatorie  a favore di uno o piu' proprietari che
conferiscono  i  loro  terreni  al fine di goderne l'utilizzo a scopo
venatorio.
    3.   Al   fine   di   assicurare   una   corretta  programmazione
faunistico-venatoria,     possono    essere    autorizzate    aziende
faunistico-venatorie  con  una  percentuale,  da  stabilirsi  con  il
regolamento   di   attuazione,   di   fondi   posti  all'interno  del
comprensorio   dell'azienda   da   includersi   coattivamente  e  non
rientranti  nelle ipotesi di cui all'art. 20 della legge regionale 17
luglio 1996, n. 24.
    4.  Le  aziende  faunistico-venatorie,  nel  perseguimento  della
protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:
    a)  ad  organizzare  i  censimenti  ed  a  predisporre i piani di
abbattimento;
    b)    a    redigere    i    consuntivi    annuali   di   gestione
faunistico-venatoria;
    c)  a  predisporre  e trasmettere all'amministrazione regionale i
bilanci  di  gestione  faunistico-venatoria  unitamente  a  copia dei
registri di cui all'art. 30, comma 3.
    5.  Gli  atti  di  cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere
trasmessi  al  distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni
dalla  loro  adozione.  Gli  atti  di  cui  alla lettera a) diventano
esecutivi  con  la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro
ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.