Art. 10. Aziende faunistico-venatorie 1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o piu' proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio. 3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24. 4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono: a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento; b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria; c) a predisporre e trasmettere all'amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'art. 30, comma 3. 5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.