Art. 11. Aziende agri-turistico-venatorie 1. L'amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o piu' soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori. 3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e' ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda. 4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e' consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. 5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti. 6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonche' l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno. 7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.