Art. 11.
                  Aziende agri-turistico-venatorie
    1.  L'amministrazione  regionale  autorizza  l'istituzione  e  il
rinnovo  di  aziende  agri-turistico-venatorie  al fine di consentire
un'integrazione del reddito delle imprese agricole.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere autorizzate
aziende  agri-turistico-venatorie a favore di uno o piu' soggetti che
conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
    3.     La     costituzione    o    il    rinnovo    di    aziende
agri-turistico-venatorie  e' ammessa solo con l'inclusione volontaria
dei terreni nel comprensorio dell'azienda.
    4.  Nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  e'  consentita, per
tutta  la  stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna
di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
    5.  La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie
non   costituisce   giornata   di   caccia   ed   esime  dall'obbligo
dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
    6.   Nelle   aziende   agri-turistico-venatorie  sono  consentiti
l'addestramento  e  l'allenamento  di  cani  da  caccia  e di falchi,
nonche'  l'effettuazione  di gare e prove cinofile con cani da ferma,
da   cerca  o  da  riporto  anche  con  l'abbattimento  di  fauna  di
allevamento  appartenente  alle  specie  cacciabili  durante tutto il
periodo dell'anno.
    7.  Le  aziende  agri-turistico-venatorie  non  possono  comunque
comprendere  territori  precedentemente  individuati quali bandite di
caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.