Art. 12. Norme comuni 1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie devono: a) interessare non piu' del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia; b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore; c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell' azienda a spazi naturali permanenti; d) essere costituite su terreni posti in continuita' e contiguita' fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro. 2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivainente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle riserve di caccia confinanti. 3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, commi 2, 3 e 4. 4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' le modalita' di programmazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.