Art. 12.
                            Norme comuni
    1.    Le    aziende    faunistico-venatorie    e    le    aziende
agrituristico-venatorie devono:
      a)  interessare  non  piu'  del  10  per  cento  del territorio
cacciabile di ciascuna riserva di caccia;
      b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli
indirizzi dei competenti organismi di settore;
      c)  destinare  una superficie non inferiore al 20 per cento del
comprensorio dell' azienda a spazi naturali permanenti;
      d)   essere  costituite  su  terreni  posti  in  continuita'  e
contiguita'  fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non
distare meno di un chilometro tra loro.
    2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivainente all'interno
delle  aziende  faunistico-venatorie,  i  territori che per qualunque
ragione  cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di
un'azienda  agri-turistico-venatoria  sono  inclusi  nelle riserve di
caccia confinanti.
    3.  Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie   si   applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 9, commi 2, 3 e 4.
    4.  Con  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge,  da
emanarsi  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
medesima,  sono  disciplinate  in  particolare  le  condizioni  e  le
modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione
di  cui  al  comma  1,  nonche'  le modalita' di programmazione delle
aziende   faunistico-venatorie   e   agri-turistico-venatorie,  e  in
particolare   la   creazione  degli  spazi  naturali  permanenti,  le
immissioni  ed  i  prelievi  di  fauna  e le adeguate delimitazioni o
recinzioni.