Art. 14. F u n z i o n i 1. I distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica. 2. I distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'amministrazione regionale, in particolare provvedono: a) ad offrire servizi alle riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste; b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle aziende faunisticovenatorie; c) a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle riserve di caccia; d) a predispone i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonche' a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio; e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attivita' delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e zone cinofile; f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie; g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.