Art. 14.
                           F u n z i o n i
    1.  I  distretti venatori esercitano nel territorio di competenza
le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione
venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.
    2.  I  distretti  venatori,  in  attuazione  del  piano regionale
pluriennale  di  gestione  faunistica  e  degli  indirizzi in materia
espressi dall'amministrazione regionale, in particolare provvedono:
      a)  ad  offrire  servizi  alle riserve di caccia e alle aziende
faunistico-venatorie  relativamente agli adempimenti di competenza di
queste;
      b)  ad  organizzare  e coordinare i censimenti e a ratificare i
piani  di  abbattimento  delle  riserve  di  caccia  e  delle aziende
faunisticovenatorie;
      c)  a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e
di fruizione venatoria delle riserve di caccia;
      d)  a  predispone  i  piani  di ripopolamento e di tutela della
fauna,  nonche' a programmare le iniziative ambientali da attuare sul
territorio;
      e)  a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione
faunistico-venatoria   delle   riserve  di  caccia  e  delle  aziende
venatorie,   comprendente   le  informazioni  faunistiche  e  i  dati
statistici  sulle  attivita'  delle riserve di caccia e delle aziende
faunistico-venatorie,    aziende   agrituristico-venatorie   e   zone
cinofile;
      f)  a  realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle
riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
      g)  all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna
abbattuta.