Art. 17.
                   Funzioni di indirizzo generale
    1.  Al  fine  di promuovere e coordinare l'attivita' degli enti e
organismi  operanti  nel  settore  faunistico  e venatorio, la giunta
regionale adotta atti d'indirizzo generale.
    2.  Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale in particolare
adotta direttive generali:
      a)  per  la  redazione  e  l'aggiornamento  del piano regionale
pluriennale di gestione faunistica;
      b)  per  la  determinazione  degli indici di densita' venatoria
delle riserve di caccia;
      c)  per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei
distretti venatori e delle riserve di caccia;
      d)  per  l'ammissione  ed il trasferimento dei cacciatori nelle
riserve di caccia;
      e)  per  l'istituzione  di oasi di protezione lungo le rotte di
migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
      f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;
      g)  per  la  riutilizzazione  a  fini  venatori delle aree gia'
precluse alla caccia.
    3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono
adottate previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale.
    4.  Le  direttive  generali  di cui al comma 2, lettere a) ed e),
sono   adottate   previo  parere  del  comitato  faunistico-venatorio
regionale e dell'organismo di cui all'art. 21.
    5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono
adottate previo parere dell'organismo di cui all'art. 23.
    6.  Le deliberazioni della giunta regionale adottate ai sensi del
comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.