Art. 17. Funzioni di indirizzo generale 1. Al fine di promuovere e coordinare l'attivita' degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale in particolare adotta direttive generali: a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica; b) per la determinazione degli indici di densita' venatoria delle riserve di caccia; c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei distretti venatori e delle riserve di caccia; d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia; e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura; f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio; g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree gia' precluse alla caccia. 3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale. 4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'art. 21. 5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'art. 23. 6. Le deliberazioni della giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.