Art. 18. Piano regionale pluriennale di gestione faunistica 1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria. 2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali. 3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica puo' disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale. 4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica puo' disporre, limitatamente ai distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa. 5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'art. 21, il comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'art. 23, nonche' gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' interamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' aggiornato almeno ogni cinque anni. 7. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attivita' venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.