Art. 18.
         Piano regionale pluriennale di gestione faunistica
    1.  La  Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione
faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed
il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.
    2.   Il   piano  regionale  pluriennale  di  gestione  faunistica
individua  sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche,
rileva  lo  stato  faunistico  e vegetazionale esistente, verifica la
dinamica   delle   singole   popolazioni   faunistiche  ed  individua
interventi  e  misure volte al miglioramento dello stato faunistico e
ambientale,  anche  attraverso  ripopolamenti e prelievi di fauna con
specifiche articolazioni territoriali.
    3.  Ai  fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della
fauna,  il  piano  regionale  pluriennale di gestione faunistica puo'
disporre  limitazioni  ed  esclusioni  all'elenco, ai periodi ed alle
forme  di  prelievo  delle  specie  cacciabili  su  tutto o parte del
territorio regionale.
    4.  Per  uniformare  la gestione della fauna stanziale nelle aree
situate   lungo   i  confini  di  Stato,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie  e  degli  accordi  internazionali,  il  piano  regionale
pluriennale  di  gestione  faunistica puo' disporre, limitatamente ai
distretti  venatori  interessati,  discipline particolari di prelievo
venatorio anche in deroga alla vigente normativa.
    5.  Il  piano  regionale  pluriennale  di  gestione faunistica e'
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta regionale, su
conforme  deliberazione  della  giunta stessa, sentiti l'organismo di
cui   all'art.  21,  il  comitato  faunistico-venatorio  regionale  e
l'organismo di cui all'art. 23, nonche' gli enti gestori dei parchi e
delle  riserve  naturali  regionali  e  l'azienda  dei parchi e delle
foreste  regionali.  I  pareri  devono  essere  espressi entro trenta
giorni   dalla  richiesta;  in  caso  contrario,  si  intendono  resi
favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica
e' interamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    6.  Il  piano  regionale  pluriennale  di  gestione faunistica e'
aggiornato almeno ogni cinque anni.
    7.  E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna
e  dell'attivita'  venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie
competenze,  al  perseguimento  degli  obiettivi  indicati  nel piano
regionale pluriennale di gestione faunistica.