Art. 19. Funzioni amministrative 1. L'amministrazione regionale provvede in particolare: a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola riserva di caccia; b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle riserve di caccia e dei distretti venatori; c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia; d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei distretti interessati; e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio; f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree gia' precluse alla caccia; g) alla gestione del fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all'art. 35; h) all'organizzazione diretta o tramite le province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei direttori delle riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonche' dei singoli cacciatori. 2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.