Art. 19.
                       Funzioni amministrative
    1. L'amministrazione regionale provvede in particolare:
      a)  a  determinare  il numero minimo e massimo di cacciatori da
assegnare ad ogni singola riserva di caccia;
      b)  a  modificare  l'elenco  e  le  dimensioni delle riserve di
caccia e dei distretti venatori;
      c)   all'assegnazione  e  trasferimento  dei  cacciatori  nelle
riserve di caccia;
      d)  all'istituzione  di  oasi  di  protezione lungo le rotte di
migrazione  e  di  zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere
dei Presidenti dei distretti interessati;
      e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;
      f)  a  disciplinare  il  prelievo  venatorio  nelle  aree  gia'
precluse alla caccia;
      g)  alla  gestione  del  fondo  regionale  per il miglioramento
ambientale e per la copertura rischi, di cui all'art. 35;
      h)  all'organizzazione diretta o tramite le province di tutti o
parte  dei corsi formativi ed abilitativi dei direttori delle riserve
di  caccia,  dei  responsabili  delle  aziende faunistico-venatorie e
delle   aziende   agri-turistico-venatorie,   nonche'   dei   singoli
cacciatori.
    2.  Le  competenze  regionali  previste dalla presente legge sono
esercitate  dal  servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e
venatoria, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.