Art. 2. Zona faunistica delle Alpi 1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e' sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.