Art. 2.
                     Zona faunistica delle Alpi
    1.  Ai  fini  della presente legge e della legislazione nazionale
vigente  in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e'  sottoposto al regime giuridico della Zona
faunistica  delle  Alpi,  nella  quale  la gestione programmata della
caccia  si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III
e IV.