Art. 22.
               Comitato faunistico-venatorio regionale
    1.  E'  istituito,  quale  organo consultivo della Regione per la
tutela  della  fauna  e  per la gestione dell'esercizio venatorio, il
comitato faunistico-venatorio regionale.
    2.  Il comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei
casi  previsti  dagli  articoli  17,  18 e 37 e su ogni questione che
venga  ad  esso  sottoposta dall'amministrazione regionale in materia
faunistico-venatoria.
    3. Il comitato faunistico-venatorio regionale e' composto:
      a)   dall'assessore   regionale   competente,  in  qualita'  di
presidente;
      b) dal presidenti delle province o dagli assessori delegati;
      c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;
      d)  da  sei  rappresentanti  delle organizzazioni professionali
agricole;
      e)  da  quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale.
    4.  Il  comitato  faunistico-venatorio  regionale e' nominato con
decreto dell'assessore regionale competente.
    5.  I  componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati
congiuntamente    dalle    associazioni   operanti   e   maggiormente
rappresentative in Regione.
    6.  I  componenti  del  comitato  faunistico-venatorio  regionale
restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
    7.  Il  comitato  faunistico-venatorio regionale e' convocato dal
presidente.  Per  la validita' delle sedute e' necessaria la presenza
della  maggioranza  dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con
il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  In  caso di
parita', prevale il voto del presidente.
    8.  Le  funzioni  di segretario del comitato faunistico-venatorio
regionale  sono  svolte da un dipendente del servizio autonomo per la
gestione  faunistica  e  venatoria,  con  qualifica  non  inferiore a
segretario.
    9.  Ai  componenti del comitato faunistico-venatorio regionale e'
corrisposto  un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni
seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.