Art. 22. Comitato faunistico-venatorio regionale 1. E' istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il comitato faunistico-venatorio regionale. 2. Il comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria. 3. Il comitato faunistico-venatorio regionale e' composto: a) dall'assessore regionale competente, in qualita' di presidente; b) dal presidenti delle province o dagli assessori delegati; c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie; d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale. 4. Il comitato faunistico-venatorio regionale e' nominato con decreto dell'assessore regionale competente. 5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione. 6. I componenti del comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 7. Il comitato faunistico-venatorio regionale e' convocato dal presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 8. Le funzioni di segretario del comitato faunistico-venatorio regionale sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario. 9. Ai componenti del comitato faunistico-venatorio regionale e' corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.