Art. 23.
     Conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori
    1.  E'  istituita,  quale  organo consultivo della Regione per la
gestione a fini venatori del territorio, la conferenza permanente dei
presidenti dei distretti venatori.
    2. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori
esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni
questione che venga ad essa sottoposta dall'amministrazione regionale
in  materia di gestione venatoria, nonche' designa i componenti delle
commissioni  disciplinari di cui all'art. 25, previa acquisizione dei
paieri delle assemblee dei distretti venatori.
    3. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori
e' composta:
      a)   dall'assessore   regionale  competente,  con  funzioni  di
presidente;
      b) dai presidenti dei distretti venatori.
    4. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori
e'  convocata  dal  presidente.  Per  la  validita'  delle  sedute e'
necessaria   la   presenza   della  maggioranza  dei  componenti.  Le
deliberazioni  sono  assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
    5.  Le  funzioni  di  segretario  della conferenza pennanente dei
presidenti  dei  distretti  venatori sono svolte da un dipendente del
servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e  venatoria,  con
qualifica non inferiore a segretario.
    6.  Ai  componenti della conferenza permanente dei presidenti dei
distretti  venatori  e'  corrisposto  un  gettone  di  presenza di L.
100.000/euro  51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai
dipendenti regionali.