Art. 23. Conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori 1. E' istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori. 2. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonche' designa i componenti delle commissioni disciplinari di cui all'art. 25, previa acquisizione dei paieri delle assemblee dei distretti venatori. 3. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori e' composta: a) dall'assessore regionale competente, con funzioni di presidente; b) dai presidenti dei distretti venatori. 4. La conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori e' convocata dal presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Le funzioni di segretario della conferenza pennanente dei presidenti dei distretti venatori sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario. 6. Ai componenti della conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori e' corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.