Art. 25.
           Commissioni disciptinari dei distretti venatori
    1.   L'amministrazione  regionale,  per  ogni  sede  distrettuale
individuata   con   proprio  provvedimento,  nomina  una  commissione
disciplinare  per  l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti
ad  illeciti  venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle
prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore.
    2.  La  commissione  e'  composta  da  tre membri effettivi e due
supplenti,  di  cui  almeno uno laureato in giurisprudenza, designati
dalla conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori.
    3.  I  componenti della commissione durano in carica cinque anni.
Non  possono  essere  nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora
abbiano  commesso  infrazioni  alle  leggi sulla caccia, ovvero siano
stati  sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti
la sospensione dall'esercizio venatorio.
    4.  In caso di infrazioni particolarmente gravi il presidente del
distretto  venatorio  ha  facolta'  di  sospendere  immediatamente il
cacciatore  interessato  dall'  esercizio della caccia, in attesa del
relativo   provvedimento  disciplinare  che  dovra'  essere  comunque
adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.
    5.  Le funzioni di segretario della commissione disciplinare sono
svolte  da  un  dipendente  del  servizio  autonomo  per  la gestione
faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
    6. Ai componenti della commissione disciplinare e' corrisposto un
gettone  di  presenza  di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il
rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.