Art. 25. Commissioni disciptinari dei distretti venatori 1. L'amministrazione regionale, per ogni sede distrettuale individuata con proprio provvedimento, nomina una commissione disciplinare per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. 2. La commissione e' composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza, designati dalla conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori. 3. I componenti della commissione durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio. 4. In caso di infrazioni particolarmente gravi il presidente del distretto venatorio ha facolta' di sospendere immediatamente il cacciatore interessato dall' esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che dovra' essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione. 5. Le funzioni di segretario della commissione disciplinare sono svolte da un dipendente del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario. 6. Ai componenti della commissione disciplinare e' corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.