Art. 26. Tesserino regionale di caccia 1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, e' necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validita'. 2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia e' un permesso rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale ed e' mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantita' di fauna prelevata giornalmente. 3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono: a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza; b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia; c) copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alla legislazione vigente; d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27. 4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'amministrazione regionale.