Art. 26.
                    Tesserino regionale di caccia
    1.  Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre
ai  documenti  previsti  dalla  legislazione  venatoria  vigente,  e'
necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validita'.
    2.  Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia
e'  un permesso rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale
ed  e' mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria
e  di  controllo  per  l'indicazione delle giornate di caccia e delle
specie e quantita' di fauna prelevata giornalmente.
    3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:
      a)  permesso  di  valida  licenza  di  porto  di fucile per uso
caccia, rilasciato in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza;
      b)  attestazione  del  versamento  della  tassa  di concessione
governativa di porto di fucile per uso caccia;
      c)  copertura  assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi, in conformita' alla legislazione vigente;
      d)  pagamento  della  tassa  di  concessione  regionale  di cui
all'art. 27.
    4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale
deve  essere  restituito  agli  organismi competenti nei tempi e modi
individuati dall'amministrazione regionale.