Art. 27. Tasse di concessione regionale 1. E' istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'art. 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni. 2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a L. 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro. 3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a L. 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro. 4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia. 5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del presidente della giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).