Art. 27.
                   Tasse di concessione regionale
    1.  E' istituita la tassa annuale di concessione regionale per il
rilascio   del   tesserino   di  caccia  del  Friuli-Venezia  Giulia,
determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui
all'art.  5,  numero  1,  della  tariffa  approvata  con  decreto del
Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.
    2.   Per   la   costituzione   e   per   il  rinnovo  di  aziende
faunistico-venatorie  e  zone  cinofile  deve essere pagata una tassa
annuale di concessione regionale pari a L. 10.000/euro 5,165 per ogni
ettaro o frazione di ettaro.
    3.   Per   la   costituzione   e   per   il  rinnovo  di  aziende
agri-turistico-venatorie  deve  essere  pagata  una  tassa annuale di
concessione  regionale  pari a L. 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o
frazione di ettaro.
    4.   Il   versamento  delle  tasse  di  concessione  deve  essere
effettuato  entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale
intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    5.  Gli  importi  delle  tasse di concessione regionale di cui ai
commi 2  e  3 sono aggiornati con decreto del presidente della giunta
regionale,  tenuto  conto  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per
famiglie  d'impiegati  ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).