Art. 3. Territorio a protezione e gestione della fauna 1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attivita' venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile. 3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 e' destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II. 4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del presidente della giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.