Art. 3.
           Territorio a protezione e gestione della fauna
    1.    La    Regione    destina    una    quota   del   territorio
agro-silvo-pastorale,  non inferiore al 10 per cento, alla protezione
della  fauna  e  assicura  che la percentuale sottratta all'attivita'
venatoria  non  sia  superiore  al  20  per  cento  della  superficie
agro-silvo-pastorale  regionale. In detta percentuale, ricompresa tra
il  10  ed  il  20  per cento, rientrano i territori ove sia comunque
vietata  l'attivita'  venatoria  anche  per  effetto di altre leggi o
disposizioni.
    2.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale  puo'  essere
destinato,  nella  percentuale massima globale del 10 per cento, alla
caccia   riservata   a   gestione   privata  organizzata  in  aziende
faunistico-venatorie,   aziende   agri-turistico-venatorie   e   zone
cinofile.
    3.  La  parte  del  territorio agro-silvo-pastorale regionale non
rientrante  nelle  previsioni dei commi 1 e 2 e' destinata a gestione
venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.
    4.  Il  territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia
viene   identificato,   con   decreto  del  presidente  della  giunta
regionale,  in  armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di
statistica  (ISTAT),  elaborati  a  seguito  dei  censimenti generali
dell'agricoltura.