Art. 33.
                          Incompatibilita'
    1.  Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una
riserva  di  caccia,  coloro  che esercitano l'attivita' venatoria in
Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati
a  piu'  di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di
caccia  ed  essere  anche  concessionari  o consorziati o titolari di
permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie.
    2.  I  cacciatori  assegnati  alle  riserve di caccia non possono
essere  invitati  per  piu'  di  tre  volte nella medesima riserva di
caccia  o  azienda  faunistico-venatoria  durante  la stessa stagione
venatoria.