Art. 33. Incompatibilita' 1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una riserva di caccia, coloro che esercitano l'attivita' venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a piu' di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed essere anche concessionari o consorziati o titolari di permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie. 2. I cacciatori assegnati alle riserve di caccia non possono essere invitati per piu' di tre volte nella medesima riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.