Art. 35.
Fondo  regionale  per  il miglioramento ambientale e per la copertura
                               rischi
    1.  Per  iniziative  di  miglioramento  ambientale, attuate dalle
riserve  di  caccia  e  dalle  aziende faunistico-venatorie, intese a
favorire  l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna,
per  la  copertura dei rischi di responsabilita' civile dei direttori
di  riserva  e  per  i  danni  cagionati  dalla fauna, nonche' per la
prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili,
arrecati   dalla  fauna  e  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria
all'agricoltura,   e'   istituito   il   "Fondo   regionale   per  il
miglioramento ambientale e per la copertura rischi", alimentato anche
con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.
    2. L'entita' del fondo di cui al comma 1 e' stabilita annualmente
con la legge finanziaria.
    3.  Con  apposito  provvedimento,  da  emanarsi entro centottanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  giunta
regionale  provvede  a  disciplinare  il  funzionamento  del Fondo, i
criteri  di  riparto  ed  i  meccanismi di prevenzione, indennizzo ed
incentivazione.
    4.  Per  la  responsabilita'  civile  concernente  l'attivita' di
rilevanza  pubblica  dei direttori di riserva e per i danni provocati
dalla  fauna,  l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare
apposite  polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della
copertura assicurativa.