Art. 35. Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi 1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilita' civile dei direttori di riserva e per i danni cagionati dalla fauna, nonche' per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna e dall'esercizio dell'attivita' venatoria all'agricoltura, e' istituito il "Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi", alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia. 2. L'entita' del fondo di cui al comma 1 e' stabilita annualmente con la legge finanziaria. 3. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo, i criteri di riparto ed i meccanismi di prevenzione, indennizzo ed incentivazione. 4. Per la responsabilita' civile concernente l'attivita' di rilevanza pubblica dei direttori di riserva e per i danni provocati dalla fauna, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.