Art. 37. Controllo della fauna 1. Su motivata e documentata richiesta, l'assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'istituto faunistico regionale e del comitato faunistico-venatorio regionale, puo' autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992. 2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa dall'assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale. 3. I prelievi di cui al presente art. possono essere effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992, purche' in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validita'.