Art. 37.
                        Controllo della fauna
    1.  Su  motivata  e  documentata richiesta, l'assessore regionale
delegato in materia di caccia, previo parere dell'istituto faunistico
regionale   e   del  comitato  faunistico-venatorio  regionale,  puo'
autorizzare   in   ogni   tempo  ed  a  condizioni  predeterminate  e
controllate  la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalita' di
cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992.
    2.  Per  le  specie  individuate  quali particolarmente protette,
l'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   puo'  essere  concessa
dall'assessore  regionale  delegato  in  materia  di  caccia,  previa
acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.
    3.  I  prelievi di cui al presente art. possono essere effettuati
dai  soggetti  di  cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992,
purche'  in  possesso  del  tesserino regionale di caccia in corso di
validita'.