Art. 40. Norme transitorie 1. Lo statuto-tipo, previsto dall'art. 8, comma 1, e' emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della riserva di caccia e' adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo nel Bollettino ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati. 2. Restano assegnati alle stesse riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle riserve di caccia di diritto medesime. 3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella riserva di caccia di diritto, predisposte dall'organo gestore riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati. 4. I direttori ed i componenti dei consigli direttivi delle riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002. 5. In deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 2, i direttori di riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria. 6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle riserve di caccia e dei distretti venatori e' affidata al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che puo' provvedere anche alla sospensione dell'attivita' venatoria nei territori interessati. 7. Le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. L'amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'art. 3, comma 1. 9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtu' del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di direttore di riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno. 10. Al fine di garantire la necessaria continuita' degli interventi di settore, il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e' autorizzato a subentrare, dal 1o gennaio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti gia' in servizio presso l'organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998. 11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che, a fronte delle urgenti necessita' connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonche' in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalita' faunistica, e' autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unita'; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico. 12. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore. 13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione. 14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonche' gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualita' di organo gestore delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia. 15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinati avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'art. 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti commissioni di cui all'art. 25 nei tennini fissati dall'amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive. 16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'organo gestore riserve, la giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.