Art. 40.
                          Norme transitorie
    1.  Lo  statuto-tipo,  previsto  dall'art. 8, comma 1, e' emanato
entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione della presente legge. Lo
statuto  della  riserva  di  caccia e' adottato entro sessanta giorni
dalla pubblicazione dello statuto-tipo nel Bollettino ufficiale della
Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.
    2.  Restano  assegnati alle stesse riserve di caccia i cacciatori
che,  alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci
delle riserve di caccia di diritto medesime.
    3. I   cacciatori   del  Friuli-Venezia  Giulia,  inseriti  nelle
graduatorie  per  l'ammissione  e/o il trasferimento nella riserva di
caccia  di diritto, predisposte dall'organo gestore riserve di caccia
di  diritto,  qualora  all'entrata in vigore della presente legge non
siano  stati  ancora  assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i
punteggi maturati.
    4.  I  direttori  ed  i  componenti  dei consigli direttivi delle
riserve  di  caccia  in  carica  all'entrata in vigore della presente
legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni
sino al 31 dicembre 2002.
    5.  In  deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 2, i direttori
di  riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione
anche  con  la  sola  partecipazione,  entro  il 31 dicembre 2000, ad
apposito   corso   di   aggiornamento   e   formazione   a  frequenza
obbligatoria.
    6.  In  caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al
capo  II,  sezioni II e IV, la gestione delle riserve di caccia e dei
distretti  venatori  e' affidata al servizio autonomo per la gestione
faunistica  e  venatoria  che  puo' provvedere anche alla sospensione
dell'attivita' venatoria nei territori interessati.
    7.  Le  riserve  di  caccia  private o consorziali costituite per
regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi
ed  oggettivi,  essere  convertite  in aziende faunistico-venatorie o
aziende  agri-turistico-venatorie  prioritariamente rispetto ad altri
richiedenti  ed  in  deroga ai limiti di estensione territoriale e di
distanza,  qualora  presentino,  a  pena  di  decadenza, domanda alla
Regione  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
    8.  L'amministrazione  regionale dispone, secondo quanto previsto
dall'art. 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori
delle  aree  precluse  alla caccia non ricomprese in parchi e riserve
naturali  regionali,  qualora  il  loro mantenimento contrasti con la
previsione dell'art. 3, comma 1.
    9.  Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtu' del
sistema   previgente   alla   presente  legge  non  sono  considerate
impeditive  per  l'assunzione della carica di direttore di riserva di
caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.
    10.   Al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuita'  degli
interventi   di   settore,  il  servizio  autonomo  per  la  gestione
faunistica  e  venatoria  e' autorizzato a subentrare, dal 1o gennaio
2000,  nei  contratti di lavoro stipulati dall'organo regionale della
Federazione  italiana  della caccia con i dipendenti gia' in servizio
presso l'organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30
giugno 1998.
    11.  In  fase  di  prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto
faunistico  regionale  sono  svolte  dal  servizio  autonomo  per  la
gestione   faunistica   e  venatoria  che,  a  fronte  delle  urgenti
necessita'   connesse   allo  svolgimento  delle  nuove  attribuzioni
demandate  dalla  presente  legge,  nonche'  in attesa di definire la
necessaria  dotazione  organica  di  personale  con  professionalita'
faunistica,  e'  autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a
tempo   determinato   per   qualifiche  non  superiori  a  quella  di
consigliere  e per una durata massima di due anni rinnovabili per una
sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unita';
l'assunzione  avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle
esperienze maturate nel settore faunistico.
    12.  Il  servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
e'  autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  esperti di
provata  qualificazione  nel settore faunistico e venatorio anche per
la soluzione di problemi specifici di settore.
    13.  I  beni  mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione
agli  osservatori  faunistici  provinciali  alla  data  di entrata in
vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.
    14.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge  il consiglio regionale della Federazione italiana della caccia
mette   a  disposizione  dell'amministrazione  regionale  i  supporti
informatici  e  cartacei,  nonche'  gli  archivi  storici relativi ai
compiti  svolti in qualita' di organo gestore delle riserve di caccia
di diritto del Friuli-Venezia Giulia.
    15.  Qualora  l'entrata in vigore della presente legge intervenga
durante  giudizi  disciplinari  instaurati  e  non  esaminati  o  non
conclusi   in   appello  secondo  la  disciplina  previgente,  ovvero
intervenga  su  procedimenti  disciplinati  avviati e non conclusi in
primo  grado  o,  seppur  conclusi,  ancora  appellabili  secondo  la
previgente  disciplina,  i relativi procedimenti e provvedimenti sono
sospesi.   I   giudizi  sospesi  sono  attivati  dall'amministrazione
regionale  con  comunicazione  agli  interessati  entro trenta giorni
dalla   costituzione  dei  nuovi  organismi  di  cui  all'art. 25.  I
provvedimenti   sanzionatori   adottati  in  primo  grado  e  sospesi
nell'efficacia  a seguito dell'entrata in vigore della presente legge
sono  appellabili  alle competenti commissioni di cui all'art. 25 nei
tennini  fissati  dall'amministrazione  regionale, decorsi i quali le
sanzioni diventano definitive.
    16.  Per  la  liquidazione  dei  beni attinenti la gestione delle
riserve  di caccia di diritto effettuata dall'organo gestore riserve,
la   giunta  regionale  nomina  un  commissario  iscritto  agli  albi
provinciali   dei   commercialisti   del  Friuli-Venezia  Giulia.  Le
risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.