Art. 42. Norme finali 1. La giunta regionale e' autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge. 2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'amministrazione regionale dalla presente legge, la giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento. 3. Il consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvedera', entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attivita' di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 4. Le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne sono trasferite all'ente tutela pesca.