Art. 42.
                            Norme finali
    1.  La giunta regionale e' autorizzata a deliberare i regolamenti
per l'esecuzione della presente legge.
    2.  Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'amministrazione
regionale  dalla  presente  legge,  la giunta regionale, entro trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della medesima, provvede a definire
l'assetto  organizzativo  e le attribuzioni delle strutture regionali
deputate al loro assolvimento.
    3.   Il  consiglio  regionale,  in  adeguamento  ai  principi  di
efficienza  ed  efficacia  ed ai fini di una razionale organizzazione
del  servizio  di  vigilanza  venatoria,  provvedera',  entro un anno
dall'entrata  in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo
ordinamento  per  l'attivita'  di  vigilanza  ambientale,  forestale,
ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
    4. Le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne
sono trasferite all'ente tutela pesca.