Art. 2.
                     Inserimento dell'art. 6-bis
    1.  Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 49/1995 e' inserito il
seguente:
    "Art.  6-bis  (Spese ammissibili). - 1. Sono ammesse a contributo
le  spese  sostenute  dai soggetti di cui all'art. 2 per la redazione
dei  progetti  comprese  le  spese  debitamente  documentate relative
all'utilizzo del personale dipendente dalle associazioni ed ai viaggi
e  trasferte  compiuti  dallo  stesso  personale,  necessari  per  la
realizzazione dei progetti.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 27 dicembre 1999
                                MORI