Art. 2. Inserimento dell'art. 6-bis 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 49/1995 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Spese ammissibili). - 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2 per la redazione dei progetti comprese le spese debitamente documentate relative all'utilizzo del personale dipendente dalle associazioni ed ai viaggi e trasferte compiuti dallo stesso personale, necessari per la realizzazione dei progetti.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 dicembre 1999 MORI