Art. 2. Requisiti per la concessione dell'indennita' 1. Possono fruire dell'indennita' di cui all'art. 1, le donne residenti da almeno centottanta giorni in un comune della Regione Molise al momento del parto e che hanno un reddito del nucleo familiare, relativo all'anno precedente, non superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 2. Il reddito viene aumentato di L. 1.000.000 per ogni altro figlio a carico.