Art. 2.
            Requisiti per la concessione dell'indennita'
    1.  Possono  fruire  dell'indennita'  di cui all'art. 1, le donne
residenti  da  almeno  centottanta  giorni in un comune della Regione
Molise  al  momento  del  parto  e  che  hanno  un reddito del nucleo
familiare,  relativo  all'anno  precedente,  non  superiore  a quello
previsto  per  il  mantenimento  di alloggio di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata.
    2.  Il  reddito  viene  aumentato  di L. 1.000.000 per ogni altro
figlio a carico.