Art. 3. Modalita' di erogazione 1. La Regione ripartisce il fondo di cui all'art. 1 in attuazione di un piano di assegnazione predisposto sulla base delle richieste pervenute da ciascun comune, nei limiti del fondo stesso. 2. I comuni inoltrano la richiesta, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente alla sicurezza sociale e possono procedere ad anticipazione. 3. L'ammontare del finanziamento assegnato a ciascun comune viene aumentato del 3% destinato alla copertura dei costi di organizzazione e gestione. 4. Il piano di assegnazione viene adottato dalla giunta Regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.