Art. 3.
                       Modalita' di erogazione
    1. La Regione ripartisce il fondo di cui all'art. 1 in attuazione
di  un  piano  di assegnazione predisposto sulla base delle richieste
pervenute da ciascun comune, nei limiti del fondo stesso.
    2.  I  comuni  inoltrano la richiesta, entro il 30 aprile di ogni
anno,  alla  struttura  regionale competente alla sicurezza sociale e
possono procedere ad anticipazione.
    3. L'ammontare del finanziamento assegnato a ciascun comune viene
aumentato del 3% destinato alla copertura dei costi di organizzazione
e gestione.
    4. Il piano di assegnazione viene adottato dalla giunta Regionale
entro il 30 giugno di ciascun anno.