Art. 4. Compiti dei comuni 1. I comuni provvedono alla erogazione della indennita' e, a tal fine: a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2; b) predispongono, in base alle istanze presentate annualmente, una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza: 1) livello di reddito del nucleo familiare; 2) maggior numero di figli a carico; 3) a parita' dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), anzianita' anagrafica della richiedente; c) provvedono a dare adeguata pubblicita' alla presente legge, anche nei consultori ove presenti nel comune. 2. Le somme rimaste inutilizzate nell'esercizio finanziario, vengono evidenziate nel rendiconto che il comune trasmette alla Regione ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e danno luogo a corrispondenti minori trasferimenti per l'esercizio successivo.