Art. 4.
                         Compiti dei comuni
    1.  I comuni provvedono alla erogazione della indennita' e, a tal
fine:
      a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
      b)  predispongono, in base alle istanze presentate annualmente,
una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
        1) livello di reddito del nucleo familiare;
        2) maggior numero di figli a carico;
        3)  a  parita'  dei  requisiti  di  cui  ai  punti  1)  e 2),
anzianita' anagrafica della richiedente;
      c)  provvedono a dare adeguata pubblicita' alla presente legge,
anche nei consultori ove presenti nel comune.
    2.  Le  somme  rimaste  inutilizzate  nell'esercizio finanziario,
vengono  evidenziate  nel  rendiconto  che  il  comune trasmette alla
Regione  ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3 dicembre 1977,
n.  44  e  danno  luogo  a  corrispondenti  minori  trasferimenti per
l'esercizio successivo.