Art. 5.
                          Incompatibilita'
    1. Le indennita' previste dalla presente legge sono incompatibili
con  i  trattamenti  economici  per la malattia, con le indennita' di
maternita'  di  cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre
1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379.