Art. 5. Incompatibilita' 1. Le indennita' previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per la malattia, con le indennita' di maternita' di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379.