Art. 6. Norma finanziaria 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato, per l'esercizio finanziario 1999, in L. 100.000.000. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1999 sono apportate le seguenti variazioni: alla sezione n. 4, rubrica n. 11, settore n. 2, istituzione del capitolo n. 38700, denominato: "Interventi per la tutela della maternita' delle donne non occupate" con assegnazione di L. 100.000.000 in conto competenza e cassa; alla sezione n. 1, rubrica n. 2, settore n. 2, riduzione del capitolo n. 6400, per L. 100.000.000 in conto competenza e cassa. 3. Le leggi di bilancio dei successivi esercizi finanziari determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno.