Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
valutato, per l'esercizio finanziario 1999, in L. 100.000.000.
    2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio regionale
1999 sono apportate le seguenti variazioni:
      alla sezione n. 4, rubrica n. 11, settore n. 2, istituzione del
capitolo  n.  38700,  denominato:  "Interventi  per  la  tutela della
maternita'   delle   donne  non  occupate"  con  assegnazione  di  L.
100.000.000 in conto competenza e cassa;
      alla  sezione  n.  1, rubrica n. 2, settore n. 2, riduzione del
capitolo n. 6400, per L. 100.000.000 in conto competenza e cassa.
    3.  Le  leggi  di  bilancio  dei  successivi  esercizi finanziari
determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno.