Art. 3.
                     Esposizione della bandiera
    1.  Nel  territorio  della  Regione, l'esposizione della bandiera
regionale ha luogo, obbligatoriamente:
      a)  il  giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella
ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;
      b)  il  giorno  25  maggio, nella ricorrenza della prima seduta
dell'Assemblea regionale siciliana;
      c)   su  disposizione  del  presidente  della  Regione,  previa
deliberazione della giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di
particolare importanza.
    2.  Nei  casi  indicati  al comma 1, la bandiera della Regione e'
esposta    all'esterno    degli    edifici   sedi,   rispettivamente,
dell'Assemblea  regionale,  della  presidenza  della  Regione,  degli
uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione regionale, degli
enti  strumentali  della Regione, degli enti comunque sottoposti alla
vigilanza  o  controllo della Regione, delle province regionali e dei
comuni.
    3.  La  bandiera della Regione e' altresi' esposta presso le sedi
delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1,
dell'art. 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione
precisate.