Art. 3. Esposizione della bandiera 1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente: a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale; b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana; c) su disposizione del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza. 2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione e' esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni. 3. La bandiera della Regione e' altresi' esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'art. 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.