Art. 4.
               Modalita' di esposizione della bandiera
    1.  Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale e'
esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla
presente  legge, essa e' affiancata dalla bandiera della Repubblica e
da quella dell'Unione europea.
    2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte
insieme,  hanno  la  stessa  dimensione  e  sono  issate  allo stesso
livello.  La  posizione  centrale  e'  riservata  alla bandiera della
Repubblica;  la  bandiera  dell'Unione  europea e' collocata alla sua
destra e quella della Regione alla sua sinistra.