Art. 4. Modalita' di esposizione della bandiera 1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale e' esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa e' affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea. 2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale e' riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea e' collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.