Art. 5.
           Luoghi deputati all'esposizione della bandiera
    1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 2, della legge 5 febbraio
1998,  n.  22,  la  bandiera della Regione e' esposta all'esterno dei
seguenti edifici:
      a)  la  sede  dell'Assemblea  regionale  siciliana per tutta la
durata  delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono
dopo il tramonto;
      b)  la  sede  della  giunta regionale per tutta la durata delle
riunioni  della  giunta,  anche  se  queste  si  protraggono  dopo il
tramonto;
      c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in
occasione delle rispettive riunioni consiliari;
      d)  le  sedi  dei  presidenti  delle  province  regionali e dei
sindaci  dei  comuni,  quando  si  riuniscono  le  rispettive  giunte
provinciali, o comunali;
      e)  le  sedi  dei  rettorati e delle facolta' delle universita'
siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico,
durante le ore di lezione;
      f)  le  sedi  di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il
giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;
      g)  gli  edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in
occasione  delle  elezioni  per  il  rinnovo dell'Assemblea regionale
siciliana, finche' durano le operazioni di voto.