Art. 5. Luoghi deputati all'esposizione della bandiera 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione e' esposta all'esterno dei seguenti edifici: a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto; b) la sede della giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto; c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari; d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali; e) le sedi dei rettorati e delle facolta' delle universita' siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione; f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione; g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finche' durano le operazioni di voto.