Art. 8.
Orari  di  esposizione della bandiera     1. Eccettuati i casi in cui
sia  diversamente  disposto dalla presente legge o da disposizioni di
legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno
di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto.
    2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere
adeguatamente illuminata.