Art. 8. Orari di esposizione della bandiera 1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto. 2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.