Art. 9. Casi particolari 1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto e' tenuta a mezz'asta e all'estremita' superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. 2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera e' portata nelle pubbliche cerimonie funebri.