Art. 9.
                          Casi particolari
    1.  La  bandiera  esposta  all'esterno  degli edifici pubblici in
segno  di  lutto  e'  tenuta  a  mezz'asta e all'estremita' superiore
dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
    2.  Le  due  strisce  di  velo  nero  sono obbligatorie quando la
bandiera e' portata nelle pubbliche cerimonie funebri.