(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 21 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi. 2. La Regione Toscana, in conformita' alla normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi: a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti; b) tutela della sicurezza e della qualita' dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti; c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza e l'equita' dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico piu' razionale con la produzione e la distribuzione; e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione di strutture di sostegno tecnico-professionale; f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualita' e di efficienza. 3. Sono fatte salve le disposizioni, nazionali e regionali, adottate al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 221.