(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del
                          21 gennaio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione  Toscana  promuove  la tutela dei diritti e degli
interessi  individuali  e collettivi dei cittadini come consumatori e
utenti di beni e servizi.
    2.  La Regione Toscana, in conformita' alla normativa comunitaria
e  statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende
orientare  o  qualificare  i  consumi  nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:
      a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
      b)  tutela  della  sicurezza e della qualita' dei prodotti, dei
servizi  e  dei  processi  produttivi,  con particolare riguardo alle
istanze   dello   sviluppo  sostenibile  e  alla  qualificazione  dei
prodotti;
      c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori
e  degli  utenti  favorendo  la  correttezza e l'equita' dei rapporti
contrattuali  e promuovendo la soluzione delle controversie presso le
sedi di conciliazione;
      d)   promozione   dell'educazione   e   dell'informazione   dei
consumatori e degli utenti in funzione di un rapporto socio economico
piu' razionale con la produzione e la distribuzione;
      e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori
e gli utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante
l'istituzione di strutture di sostegno tecnico-professionale;
      f)   promozione   della   collaborazione  fra  associazioni  di
consumatori  e  utenti  e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione
dei  servizi  pubblici  conformemente  a  standard  di  qualita' e di
efficienza.
    3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni,  nazionali e regionali,
adottate  al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del
Servizio sanitario nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del
decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  come  da  ultimo
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 221.