Art. 7. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'art. 4 ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2001. 2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla tutela del consumatore-utente e' approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 48. 3. Il comitato regionale dei consumatori e utenti, previsto dall'art. 2, in sede di prima applicazione della presente legge e' costituito entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data resta in carica il comitato operante all'entrata in vigore della legge.