Art. 7.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase  di prima applicazione il piano di cui all'art. 4 ha
efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2001.
    2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla
tutela del consumatore-utente e' approvato ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale 2 maggio 1985, n. 48.
    3.  Il  comitato  regionale  dei  consumatori  e utenti, previsto
dall'art. 2,  in  sede  di prima applicazione della presente legge e'
costituito  entro  il  31  dicembre  2000.  Fino a tale data resta in
carica il comitato operante all'entrata in vigore della legge.