Art. 2.
                      Indennita' di bilinguita'
    1.  In  relazione  al possesso dell'attestato di conoscenza delle
lingue  italiana  e  tedesca,  previsto  dall'art.  4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio 1976, n. 752, ai magistrati
onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia
di  Bolzano  viene  corrisposta, a carico del bilancio della Regione,
una indennita' di bilinguita' di importo pari all'indennita' speciale
mensile  di  seconda  lingua di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre
1961, n. 1165 e successive modificazioni.
    2.  Ai  magistrati  onorari  appartenenti  al  gruppo linguistico
ladino, muniti di attestato di conoscenza della lingua ladina secondo
la  normativa  vigente  viene  corrisposta  un'indennita' mensile per
l'uso della lingua ladina nella misura della meta' di quella prevista
al comma 1.