Art. 2. Indennita' di bilinguita' 1. In relazione al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia di Bolzano viene corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennita' di bilinguita' di importo pari all'indennita' speciale mensile di seconda lingua di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e successive modificazioni. 2. Ai magistrati onorari appartenenti al gruppo linguistico ladino, muniti di attestato di conoscenza della lingua ladina secondo la normativa vigente viene corrisposta un'indennita' mensile per l'uso della lingua ladina nella misura della meta' di quella prevista al comma 1.