Art. 3.
                         Indennita' di sede
    1.  Al  magistrato  onorario  chiamato  a ricoprire l'incarico di
giudice di pace in un comune diverso rispetto al comune di residenza,
la  Regione corrisponde, a titolo di rimborso delle spese di viaggio,
in  relazione  alle distanze chilometriche tra la residenza e la sede
dell'ufficio  del giudice di pace, una indennita' mensile secondo gli
importi indicati nell'allegato A.
    2.   Nessuna   indennita'  viene  corrisposta  dalla  Regione  in
relazione alle missioni effettuate presso uffici contigui dai giudici
di  pace  cui  e'  stata  affidata  temporaneamente la reggenza di un
ufficio  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 3 della legge 21 novembre
1991, n. 374.
    3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non viene corrisposta ai
giudici  di  pace  cui sia stata affidata temporaneamente la reggenza
dell'ufficio avente sede nel comune di residenza.