Art. 3. Indennita' di sede 1. Al magistrato onorario chiamato a ricoprire l'incarico di giudice di pace in un comune diverso rispetto al comune di residenza, la Regione corrisponde, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, in relazione alle distanze chilometriche tra la residenza e la sede dell'ufficio del giudice di pace, una indennita' mensile secondo gli importi indicati nell'allegato A. 2. Nessuna indennita' viene corrisposta dalla Regione in relazione alle missioni effettuate presso uffici contigui dai giudici di pace cui e' stata affidata temporaneamente la reggenza di un ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non viene corrisposta ai giudici di pace cui sia stata affidata temporaneamente la reggenza dell'ufficio avente sede nel comune di residenza.