Art. 4. Indennita' regionale di rischio 1. Al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace la Regione corrisponde, anche in relazione alla designazione quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, una indennita' regionale di rischio pari lire 500 mila mensili.