Art. 4.
                   Indennita' regionale di rischio
    1.  Al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di
pace  la  Regione  corrisponde,  anche in relazione alla designazione
quale   datore   di  lavoro  ai  sensi  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994,  n.  626  e  successive modificazioni, una indennita'
regionale di rischio pari lire 500 mila mensili.