Art. 6.
                  Rideterminazione delle indennita'
    1. La giunta regionale e' autorizzata a rideterminare con propria
deliberazione,  ogni  tre  anni,  l'ammontare delle indennita' di cui
agli   articoli  1  e  4,  in  relazione  alla  variazione  accertata
dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.