Art. 6. Rideterminazione delle indennita' 1. La giunta regionale e' autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennita' di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.