Art. 7.
                     Corsi per i giudici di pace
    1.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad organizzare, d'intesa
con  il  Consiglio  giudiziario  del  distretto  di  Corte d'Appello,
secondo   le   esigenze   degli   uffici,   corsi   di  aggiornamento
professionale  per giudici di pace. Intervenuta la delibera di nomina
del  Consiglio  superiore  della  Magistratura,  i  giudici  di  pace
posssono  essere  ammessi  ai corsi anche prima dell'assunzione delle
funzioni.
    2.  Ai  giudici di pace partecipanti ai corsi la giunta regionale
corrisponde un gettone di presenza giornaliero pari a lire 20 mila ed
il  rimborso  delle  spese  sostenute  secondo  quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.