Art. 7. Corsi per i giudici di pace 1. La giunta regionale e' autorizzata ad organizzare, d'intesa con il Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'Appello, secondo le esigenze degli uffici, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della Magistratura, i giudici di pace posssono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni. 2. Ai giudici di pace partecipanti ai corsi la giunta regionale corrisponde un gettone di presenza giornaliero pari a lire 20 mila ed il rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.