Art. 10. Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche 1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno. 2. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. 3. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo, emessi da casse di risparmio, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli. 5. Il comma 1, si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 6. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 7. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 8. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.