Art. 10.
       Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche
    1.  Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque
per  cento  del  capitale rappresentato da azioni con diritto di voto
non  puo'  esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote
eccedenti qualora:
      a)  sia  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione disposta
dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
      b)  sia  stato  condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
        1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno  dei  reati  previsti  dalle  norme  che disciplinano l'attivita'
bancaria,  finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
        2)  alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno  dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
        3)  alla  reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
        4)  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
un qualunque delitto non colposo;
      c)  sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera
b)  con  sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo
il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n.
1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
    2.  In  caso  di  inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a
norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora, senza il computo dei
voti  che  non  avrebbero  dovuto  essere  espressi,  non  si sarebbe
raggiunta    la    necessaria   maggioranza.   L'impugnazione   della
deliberazione  e'  obbligatoria  da  parte degli amministratori e dei
sindaci.
    3. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo,
non  puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
    4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
possessori   di   titoli   di   partecipazione  ovvero  di  risparmio
partecipativo,  emessi  da  casse  di risparmio, con riferimento agli
organi  assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali
titoli.
    5.  Il  comma  1,  si applica anche a chiunque, indipendentemente
dall'entita'  della  partecipazione  posseduta, controlla la banca ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
In  tal  caso  la  sospensione del diritto di voto interessa l'intera
partecipazione.
    6. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti
di  cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
    7.  Con  riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti
stranieri,  la  verifica dei requisiti previsti dal presente articolo
e'   effettuata   sulla   base  di  una  valutazione  di  equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia.
    8.  Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della  legittimazione  dei  soci, ammettere o non ammettere al voto i
soggetti  che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.