Art. 12.
                     Diniego dell'autorizzazione
    1.    Il    diniego,    da    parte   della   giunta   regionale,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria deve essere
motivato e comunicato ai promotori.
    2.   La  comunicazione  deve  essere  data  entro  sei  mesi  dal
ricevimento  della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta,
entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari
al  completamento  dell'istanza  medesima. In ogni caso, la decisione
deve   essere   assunta  nel  termine  massimo  di  dodici  mesi  dal
ricevimento  della  domanda.  Ove  non  si sia provveduto nei termini
suindicati, le istanze si intendono respinte.