Art. 12. Diniego dell'autorizzazione 1. Il diniego, da parte della giunta regionale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria deve essere motivato e comunicato ai promotori. 2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari al completamento dell'istanza medesima. In ogni caso, la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.