Art. 13.
                     Revoca dell'autorizzazione
    1.    La    revoca,    da    parte    della   giunta   regionale,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria deve essere
motivata  e  comunicata alla banca e, tramite la Banca d'italia, alla
quale  il  provvedimento dovra' essere trasmesso nel termine di dieci
giorni  previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, alla Commissione
delle comunita' europee.