Art. 13. Revoca dell'autorizzazione 1. La revoca, da parte della giunta regionale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria deve essere motivata e comunicata alla banca e, tramite la Banca d'italia, alla quale il provvedimento dovra' essere trasmesso nel termine di dieci giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, alla Commissione delle comunita' europee.