Art. 16.
                          Norma transitoria
    1.   Le   cariche   dei  soggetti  operanti  nelle  banche  quali
amministratori,  sindaci o direttori generali alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  sono  confermate  fino  alla  normale
scadenza dei mandati dei soggetti medesimi.
    2.  La  certificazione  del  bilancio di cui all'art. 6, comma 1,
sara'  obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.