Art. 16. Norma transitoria 1. Le cariche dei soggetti operanti nelle banche quali amministratori, sindaci o direttori generali alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla normale scadenza dei mandati dei soggetti medesimi. 2. La certificazione del bilancio di cui all'art. 6, comma 1, sara' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.