Art. 18.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trento, 14 gennaio 2000
                                COGO
                Visto per il commissario del Governo
             per la provincia di Trento il vice prefetto
                                Iuni