Art. 3.
            Requisiti di professionalita' degli esponenti
             delle banche informa di societo' per azioni
                       e delle banche popolari
    1.  Il  presidente  del consiglio di amministrazione ed i sindaci
delle  banche  costituite  in  forma  di  societa' per azioni e delle
banche   popolari   devono   essere   scelti   secondo   criteri   di
professionalita'  e  competenza  fra  persone  che  abbiano  maturato
un'esperienza   complessiva   di  almeno  un  quinquennio  attraverso
l'esercizio di almeno una delle seguenti attivita' o funzioni:
      a) attivita'  di  amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi   presso   imprese   agricole,   commerciali,  artigianali,
industriali   o  del  settore  dei  servizi  privati  assoggettate  a
contabilita' ordinaria;
      b) attivita'  professionali  in  materia  attinente  al settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della banca;
      c) attivita' di insegnamento in materie giuridiche o economiche
o  in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare
o assicurativo;
      d) funzioni  amministrative o dirigenziali presso enti pubblici
o   pubbliche   amministrazioni   aventi  attinenza  con  il  settore
creditizio,  finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti
pubblici  o  pubbliche  amministrazioni che non hanno attinenza con i
predetti  settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione di
risorse economico-finanziarie.
    2.  I  sindaci  delle  banche popolari devono essere iscritti nel
registro dei revisori contabili.
    3.  I consiglieri di amministrazione delle banche di cui al comma
1  devono  essere scelti con gli stessi criteri di professionalita' e
competenza  previsti  dal  comma medesimo ed esercitati per almeno un
triennio.
    4. L'amministratore delegato e il direttore generale delle banche
di  cui  al  comma  1  devono  essere  in  possesso  di una specifica
competenza   in   materia   creditizia,   finanziaria,   mobiliare  o
assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di
adeguata   responsabilita'   per   un  periodo  non  inferiore  a  un
quinquennio.  La  medesima  esperienza  puo' essere stata maturata in
imprese  aventi  una  dimensione  comparabile  con quella della banca
presso  la  quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti
sono  richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti a quella di direttore generale.