Art. 3. Requisiti di professionalita' degli esponenti delle banche informa di societo' per azioni e delle banche popolari 1. Il presidente del consiglio di amministrazione ed i sindaci delle banche costituite in forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attivita' o funzioni: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali o del settore dei servizi privati assoggettate a contabilita' ordinaria; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca; c) attivita' di insegnamento in materie giuridiche o economiche o in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. I sindaci delle banche popolari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 3. I consiglieri di amministrazione delle banche di cui al comma 1 devono essere scelti con gli stessi criteri di professionalita' e competenza previsti dal comma medesimo ed esercitati per almeno un triennio. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale delle banche di cui al comma 1 devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.