Art. 4.
            Requisiti di professionalita' degli esponenti
                 delle banche di credito cooperativo
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di
credito   cooperativo   deve   essere   scelto   secondo  criteri  di
professionalita'  e  competenza fra persone che abbiano svolto per un
periodo  non  inferiore  ad  un quinquennio almeno una delle seguenti
attivita':
      a) attivita'  di  amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi   presso   imprese   agricole,   commerciali,  artigianali,
industriali   o  del  settore  dei  servizi  privati  assoggettate  a
contabilita' ordinaria;
      b) attivita'  professionali  in  materie  attinenti  al settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della banca;
      c) attivita' di insegnamento in materie giuridiche o economiche
o  in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare
o assicurativo;
      d) funzioni  amministrative o dirigenziali presso enti pubblici
o   pubbliche   amministrazioni   aventi  attinenza  con  il  settore
creditizio,  finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti
pubblici  o  pubbliche  amministrazioni che non hanno attinenza con i
predetti  settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione di
risorse economico-finanziarie;
      e) attivita'  di amministrazione, direzione o controllo in enti
a carattere mutualistico;
      f) responsabili  della  contabilita' delle imprese e degli enti
di cui alle lettere a) ed e).
    2.  I  sindaci  sono scelti fra persone iscritte nel registro dei
revisori contabili o fra persone in possesso di diploma universitario
o diploma di laurea o fra persone in possesso del titolo di studio di
istruzione  secondaria  superiore  quinquennale ad indirizzo tecnico,
commerciale   o  scientifico  o  fra  persone  che  abbiano  maturato
un'esperienza  comprovata  per un periodo non inferiore a sei anni in
almeno  una  delle  attivita' di cui al comma 1, lettere b), c), d) e
f).
    3.  Per  la  carica  di  direttore  e  per  quella  che  comporti
l'esercizio  di  funzione  equivalente  presso  le  banche di credito
cooperativo  e'  richiesta un'adeguata esperienza di lavoro di almeno
tre   anni   in   materia   creditizia,   finanziaria,   mobiliare  o
assicurativa.