Art. 7.
                        Situazioni impeditive
    1.  Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco in banche coloro che:
      a) hanno   svolto  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo  in  imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta
amministrativa  o  a  concordato  preventivo,  ovvero hanno svolto le
medesime   funzioni  in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,
finanziario,  mobiliare  o  assicurativo sottoposte alla procedura di
amministrazione  straordinaria,  per almeno i due esercizi precedenti
all'esercizio  nel  corso  del  quale  sono stati adottati i relativi
provvedimenti.   Le  frazioni  di  esercizio  superiori  a  sei  mesi
equivalgono a un esercizio intero;
      b) nell'esercizio  della  professione  di  agente di cambio non
abbiano  fatto  fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino
in   stato   di   esclusione   dalle   negoziazioni   in  un  mercato
regolamentato.
    2.  I  divieti  di  cui  al  comma  1 hanno la durata di tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno  nelle  ipotesi  in  cui  il provvedimento sia stato adottato su
istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.