Art. 7. Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo, ovvero hanno svolto le medesime funzioni in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, per almeno i due esercizi precedenti all'esercizio nel corso del quale sono stati adottati i relativi provvedimenti. Le frazioni di esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 2. I divieti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.