Art. 8.
           Requisiti di onorabilita' degli amministratori,
       direttori e membri del collegio sindacale delle banche
    1.  Le  cariche, comunque denominate, di ammimstratore, sindaco e
direttore  generale  in banche non possono essere ricoperte da coloro
che:
      a) si  trovano  in  una  delle  condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
      b) sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre, 1956, n.
1423,   o   della   legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    salvi   gli   effetti   della
riabilitazione;
      c) sono  stati  condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
        1) a  pena  detentiva  per uno dei reati previsti dalle norme
che   disciplinano   l'attivita'  bancaria,  finanziaria,  mobiliare,
assicurativa  e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
        2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del  libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942,
n. 267;
        3)  alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
    2.  Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore  generale  in banche non possono essere ricoperte da coloro
ai  quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste  dal  comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del
reato;  le  pene  previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non
rilevano se inferiori ad un anno.
    3.  Con  riferimento  alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte  da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni  previste  dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale.