Art. 9.
                 Situazioni impeditive nelle banche
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  della  banca  verifica il
possesso  dei  requisiti  e l'inesistenza di situazioni impeditive in
capo  ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e  controllo.  A  tal fine gli interessati, entro trenta giorni dalla
nomina,  devono  presentare  la documentazione relativa al consiglio.
che   l'acquisisce  per  le  conseguenti  comunicazioni  alla  giunta
regionale,  nei modi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1978,
n. 20.
    2.  Il  difetto  dei  requisiti  o  l'esistenza di una situazione
impeditiva determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza
dall'ufficio.   La   decadenza   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
amministrazione  ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di
funzione  equivalente, entro sessanta giorni dalla nomina. In caso di
inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata  dalla giunta regionale, con
propria  deliberazione,  che  verra'  trasmessa,  entro  dieci giorni
dall'adozione, alla Banca d'Italia.
    3.  Formalita' analoghe devono osservarsi qualora amministratori,
sindaci  e  direttori  generali,  comunque nominati o eletti, vengano
successivamente  a  trovarsi  in  una delle situazioni indicate negli
articoli 7 e 8.