Art. 9. Situazioni impeditive nelle banche 1. Il consiglio di amministrazione della banca verifica il possesso dei requisiti e l'inesistenza di situazioni impeditive in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati, entro trenta giorni dalla nomina, devono presentare la documentazione relativa al consiglio. che l'acquisisce per le conseguenti comunicazioni alla giunta regionale, nei modi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1978, n. 20. 2. Il difetto dei requisiti o l'esistenza di una situazione impeditiva determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro sessanta giorni dalla nomina. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla giunta regionale, con propria deliberazione, che verra' trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, alla Banca d'Italia. 3. Formalita' analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate negli articoli 7 e 8.