Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 23
    1.  L'art.  23  della legge regionale n. 39/1995, gia' modificato
dall'art.  10  della  legge  regionale  n. 35/1998, e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   23  (Riserva  di  alloggi  per  situazioni  di  emergenza
abitativa). -  "1.  Il  presidente  della  giunta regionale, anche su
proposta  della  struttura regionale competente in materia di servizi
sociali, del sindaco del comune interessato, dell'ente proprietario o
dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale
competente  in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura
l'istruttoria, puo' riservare alloggi:
      a)  per  far  fronte  a  specifiche e documentate situazioni di
emergenza abitativa;
      b) per sgombero di unita' abitative da recuperare;
      c)  per  consentire  l'attuazione  di  programmi  di  mobilita'
dell'utenza;
      d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o
motorio,  certificato,  che  si  trovino  in  situazioni  di  disagio
abitativo o di emergenza abitativa.
    2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e d), possono
essere  utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi
di  nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli
riservati  ai  sensi  degli  articoli  24  e 25 e non assegnabili per
carenza di aventi titolo.
    3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 l'ente gestore comunica
alla   struttura   regionale   competente   in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica  l'elenco degli alloggi di risulta nel termine
di  trenta  giorni dalla loro disponibilita'; il termine e' elevato a
sessanta  giorni  qualora  detti  alloggi  siano  utilizzati  per  la
mobilita'.
    4.  La  domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al
comma  1,  lettere  a)  e  d),  e'  raccolta e istruita dal comune di
residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura
regionale  competente  in  materia di edilizia residenziale pubblica,
che  la  sottopone  alla  commissione  di  cui  all'art.  14  per  la
valutazione dell'ammissibilita'.
      5.  Le  modalita' di presentazione delle domande e i criteri di
priorita'  per  l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza
tra  i  soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma l,
lettere  a)  e d), sono approvati dalla giunta regionale, su proposta
della commissione di cui all'art. 14.
      6.  Per  le  assegnazioni  degli  alloggi riservati a norma del
comma 1  devono  sussistere  i  requisiti  di cui all'art. 6; in caso
contrario  l'assegnazione  ha  carattere  provvisorio  per  due anni.
Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'art. 14
accerti  il  regolare  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 43,
l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di
locazione.
      7.  Nel  caso  in  cui  il  beneficiario della riserva sia gia'
assegnatario   di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica,  i
requisiti richiesti sono quelli per la permanenza".