Art. 2. Sostituzione dell'art. 23 1. L'art. 23 della legge regionale n. 39/1995, gia' modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 35/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa). - "1. Il presidente della giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del sindaco del comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, puo' riservare alloggi: a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa; b) per sgombero di unita' abitative da recuperare; c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilita' dell'utenza; d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilita'; il termine e' elevato a sessanta giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilita'. 4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), e' raccolta e istruita dal comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'art. 14 per la valutazione dell'ammissibilita'. 5. Le modalita' di presentazione delle domande e i criteri di priorita' per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma l, lettere a) e d), sono approvati dalla giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 14. 6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'art. 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione. 7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza".