Art. 3. Sostituzione dell'art. 24 1. L'art. 24 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Riserva di alloggi a favore dei profughi). - 1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981, e' disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni. 2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi e' pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento".