Art. 3.
                      Sostituzione dell'art. 24
    1.  L'art.  24 della legge regionale n. 39/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  24  (Riserva  di  alloggi  a favore dei profughi). - 1. La
riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della
legge  n.  763/1981,  e'  disposta  in  ciascun ambito di concorso in
occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni.
    2.  L'aliquota  di  riserva  da  destinare ai profughi e' pari al
quindici   per   cento   degli  alloggi  compresi  nei  programmi  di
intervento".