Art. 4.
                      Modificazioni all'art. 26
    1. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/1995, gia'
modificato  dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1998
e' sostituito dal seguente:
    "7.  Il  subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione e'
condizionato  all'assenza  di  morosita'  e di procedure in corso per
l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione".