Art. 4. Modificazioni all'art. 26 1. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/1995, gia' modificato dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1998 e' sostituito dal seguente: "7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione e' condizionato all'assenza di morosita' e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione".